Sviluppo artigiano

Storia

Correva l'anno 1984

costituzione sviluppo artigiano
I partecipanti all'Atto Costitutivo di Sviluppo Artigiano (da sinistra a destra);  in piedi: Franco Rossetto, Ettore De Dea, Venanzio Rosina, Giuseppe Gallocchio, Armando De Marchi, Pietro Massimiliano Munaro, Franco Trapella, Mario Levorato, Stefano Di Lisi, Giancarlo Bortoli;  al tavolo: Angelo Faresin, Notaio Giulia Clarizio, Mario Borin.

La fase prodromica: credito di breve termine e credito di medio/lungo termine: Consorzi fidi e Cooperative Artigiane di garanzia. Nel 1982 nasce Artigianfidi Veneto.
Nel quadro della legislazione bancaria dell'epoca, per la quale la durata dei finanziamenti era oggetto di specializzazione di banche e istituti di credito, la CNA promuoveva, ove possibile, le "cooperative di garanzia e i "consorzi fidi".
Le prime si occupavano esclusivamente di rilasciare garanzie per finanziamenti della durata di 3 – 5 anni, finanziamenti che godevano di un sia pur modesto contributo in conto interessi da parte della Regione Veneto. La loro storia – per quanto riguardava la CNA del Veneto - risaliva al 1970.
I "Confidi" (così più brevemente denominati) nascevano agli inizi degli anni '80 allo scopo di agevolare l'accesso al credito a breve, largamente diffuso tra la categoria (in particolare l'affidamento in c/c e gli anticipi su crediti) ma con costi molto elevati. Questi ultimi conobbero un successo immediato.
Così l'11 dicembre 1982 alcuni Confidi in capo alla CNA del Veneto e cioè: Credito Artigiano Vicentino, Società di Garanzia Collettiva della Marca, Confisa di Padova, Artigianfidi Venezia, Artigianfidi della Provincia di Rovigo, Confidart di Belluno fondavano il loro Consorzio di 2° grado e cioè ARTIGIANFIDI VENETO, allo scopo di creare una struttura di coordinamento al fine di ottenere  migliori condizioni dalle banche ed omogeneizzare al meglio l'organizzazione.

Nasce Sviluppo Artigiano
Il 9 luglio 1984 nasceva a Vicenza Sviluppo Artigiano, con un capitale iniziale di 6 milioni di Lire. 
Nel frattempo si rafforzano anche le cooperative di garanzia le quali, a loro volta, sentono la necessità di disporre di un organo regionale specializzato: nasce così "Sviluppo Artigiano". 
L'atto costitutivo del Notaio Giulia Clarizio (rep.5712 racc. 1684) all'art. 2 recita: 
fra le società cooperative: Serenissima Cooperativa Artigiana di Garanzia Soc.Coop. a r.l., Cooperativa Artigiana di Garanzia Antenore della Provincia di Padova Soc.Coop. a r.l., Cooperativa Artigiana di Garanzia Artigiani del Vicentino Soc.Coop. a r.l., Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Rovigo Soc.Coop. a r.l., Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Soc.Coop. a r.l., Santa Chiara Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Verona Soc.Coop. a r.l., viene costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "Sviluppo Artigiano - Consorzio Regionale tra Cooperative Venete Artigiane di Garanzia Soc.Coop. a r.l."
La sede era in Venezia – Mestre, Rampa Cavalcavia n. 28.

Finalità
Scopo di Sviluppo Artigiano era quello di coordinare le Cooperative di Garanzia per favorire il più largo e sollecito accesso al credito bancario da parte delle imprese associate alle Cooperative e, in buona sostanza, di creare una "massa critica" in grado di interloquire efficacemente con le istituzioni (in particolare la Regione), con le banche e le società finanziarie, prevedendo altresì di assumersi l'onere di coprire le perdite parzialmente subite dai soci e rilasciare fideiussioni.

I processi di fusione
Con l'emanazione del nuovo Testo Unico Bancario - TUB (d. Lgs. 385/93) dapprima, e l'accordo c.d. "Basilea 2" poi, si manifesta da un lato l'inutilità della duplicazione dei costi del sistema Coop. di Garanzia – Confidi, dall'altro di rafforzare la "massa critica" relativa al reddito da accantonare e del patrimonio da aumentare, al fine di consolidare la forza delle garanzie rilasciate a favore dei soci, per agevolarne l'accesso al credito. Si apriva così una nuova "partita": aumentare l'affidabilità delle strutture preposte al rilascio di garanzie sia attraverso la consistenza dimensionale sia mediante radicali cambiamenti gestionali.
Per questa ragione i due organismi regionali sono unificati e Sviluppo Artigiano, il 30 giugno 2003 (esecuz. 2.10.03), incorpora Artigianfidi Veneto.

Il T.U.B. d.lgs 385/93 e l'art. 107
La Banca d'Italia, trascorso un periodo di tempo dedicato all'attuazione del nuovo TUB sia nei confronti delle banche che degli altri intermediari finanziari (come le Società di Leasing, di Factoring, dei Fondi comuni d'investimento ecc.), si dedica ai Confidi. Ciò perché la garanzia rilasciata attenua o meno il rischio delle banche se ed in quanto i Confidi stessi rispettano (o meno) modalità gestionali tipiche degli Intermediari finanziari vigilati. Detto in altri termini, se gli stessi, raggiunti i parametri dimensionali sufficienti, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB. Ciò comporta la diretta vigilanza della Banca d'Italia e l'adozione del modello organizzativo previsto dalla normativa.

La scelta di Sviluppo Artigiano
Per questa ragione dunque Sviluppo Artigiano diventa il contenitore di un nuovo soggetto: l'Intermediario Finanziario preposto al rilascio di garanzie e iscritto "nel 107". Per raggiungere questa nuova dimensione si sono resi necessari potenti aggregazioni: in pratica il processo di fusione per incorporazione di vari Confidi Provinciali. In una prima fase questi riguardano soltanto l'area Veneto; successivamente anche quella Lombarda.
Il 5 marzo 2009 Sviluppo Artigiano è iscritto da Banca d'Italia tra gli intermediari abilitati  di cui all'art. 107 del TUB.

La nuova riforma dei Confidi
Ma il mondo dei Confidi è ancora sotto la lente di ingrandimento …
Il 13 agosto 2010 viene emanato il Decreto Legislativo n.141 che prevede l’istituzione di un Albo Unico, tenuto da Banca d’Italia: tutti gli intermediari autorizzati ad esercitare attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico confluiranno nell’Albo unico, a seguito di istanza autorizzativa da inoltrare all’Autorità di Vigilanza. Tale riforma sancisce, di fatto, il superamento della distinzione tra Elenco Generale (ex art. 106, vecchio testo, TUB) ed Elenco Speciale (ex art. 107, vecchio testo, TUB).
Il 2 aprile 2015 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.53 del MEF che definisce i criteri per richiedere l’autorizzazione a Banca d’Italia per l’iscrizione al nuovo albo.
E ancora una volta Sviluppo Artigiano coglie l’opportunità data da questa nuova riforma!
Il 9 ottobre 2015 Sviluppo Artigiano invia formale richiesta di autorizzazione a Banca d’Italia per l’iscrizione all’albo ex art. 106 del TUB ed il 10 maggio 2016 riceve l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario.

Oggi
È così che oggi Sviluppo Artigiano conta quasi 30.000 aziende socie attive (prevalentemente ma non esclusivamente artigiane);é iscritto all'albo speciale previsto "dal 106" del TUB; ha strutturato l'organizzazione aziendale adeguandola alla normativa della Banca d'Italia.

Domani
Se, come dice il Poeta, "del doman non v'è certezza", il Piano Strategico della Società non manca di obiettivi importanti i cui tempi di realizzo stanno rispettando la tabella di marcia: rafforzamento dei presidi dei rischi, valorizzazione della garanzia rilasciata, incremento delle dimensioni, continuo sviluppo e miglioramento della qualità organizzativa ed informatica.
Tutto ciò per migliorare la qualità della vita delle tante, tantissime persone che lavorano ed hanno operato grazie allo "spirito cooperativistico" la cui anima è l'essenza di Sviluppo Artigiano e di chi ideò e credette a questa grande sinergia di persone e di mezzi.

Costituzione dello Statuto Sociale

Costituzione: 9 luglio 1984 dello Statuto di Sviluppo Artigiano.

Informativa privacy & cookies

 Sviluppo Artigiano  tutela la riservatezza dei dati dei propri soci, clienti, fornitori, dipendenti e utenti del sito internet, assumendosi come impegno fondamentale la tutela delle informazioni che, a vario titolo, vengono trattate nel rispetto delle leggi italiane e dell'UE relative alla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” detto “GDPR”).
La nostra azienda considera il corretto trattamento dei dati come elemento fondamentale per poter mantenere alti gli standard di qualità che da sempre contraddistinguono i nostri prodotti.
Le informative sulla privacy presenti su questo sito rappresentano le modalità e le finalità dei vari trattamenti effettuati dalla nostra azienda.

Se desidera maggiori informazioni scriva a:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Titolare del trattamento dei dati è:
SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
30175 VENEZIA - MARGHERA Via della Pila 3/a
Tel. 0415385020 - WWW.SVILUPPOARTIGIANO.IT
Codice Fiscale: 90009050270 - Partita IVA: 03876150271
Albo Soc. Coop. A 110046 Sez. Coop. a mutualità prev. di cui agli art. 2512, 2513 e 2514
ISCRITTA AL TRIBUNALE DI VENEZIA AL N. 22268 - NUMERO REA VE 186912
INTERMEDIARIO FINANZIARIO VIGILATO - Iscrizione elenco speciale ex art. 106 T.U.B. N. 19502.4


Documenti privacy

 

Cookies

La direttiva europea 2009/136/CE regolamenta l’utilizzo dei cookie (file di testo che vengono depositati nel computer del visitatore). Questo sito utilizza cookie “tecnici” per permettere l’esecuzione del servizio e i seguenti cookie di terze parti:  

Il sito non utilizza nessun servizio/cookie di analisi del traffico (es. Google Analytics).

 

L'utente può gestire ed eliminare i cookies presenti sul proprio browser seguendo le seguenti istruzioni:

 Per maggiori informazioni sul tema rimandiamo alla pagina del Garante alla Privacy http://www.garanteprivacy.it/cookie

 

Arbitro bancario

abfL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari. E' detto "estragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.
L'ABF è un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il suo funzionamento.

Possono ricorrere all'Arbitrato tutti i clienti, cioè tutti coloro che hanno in corso o hanno avuto rapporti contrattuali con banche o intermediari finanziari relativi a servizi bancari e finanziari. Per il ricorso all'Arbitro non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Scarica la Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario.

Link utili