NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina europea in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuta come “default”) che ha, come obiettivo, quello di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Anche per Sviluppo Artigiano, in qualità di intermediario finanziario vigilato, trovano applicazione i criteri e le modalità previste dalla nuova disciplina in materia di default che, sotto certi aspetti, sono più stringenti rispetto a quelli finora adottati.

Sinteticamente gli aspetti principali sono:
  • Il socio/cliente che presenta un arretrato consecutivo da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, contemporaneamente:
    • Superiore ad Euro 100,00
    • Superiore all’1% del totale del credito in essere (soglia elevata al 5% per Confidi e Intermediari vigilati solo fino al 31/01/2021)

           Sarà definito automaticamente come scaduto deteriorato

  • Divieto di compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate: la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.
  • Ripristino in bonis - “Cure Period”: per uscire dal default devono trascorrere almeno tre mesi (90 giorni) dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo (c.d. cure period), è necessario valutare il comportamento e la situazione finanziaria del debitore e, trascorsi i tre mesi (90 giorni), decadrà la segnalazione di deteriorato qualora il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente.
Alla luce di tali novità, è fondamentale per l’impresa monitorare nel continuo tutte le proprie posizioni e onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste per evitare che arretrati di pagamento, anche di piccolo importo, comportino una classificazione a default con conseguente segnalazione della posizione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Per maggiori informazioni:

- Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default  https://www.abi.it/mercati/crediti/credito-alle-persone/informativa-default/ 

- Q&A di Banca d’Italia sulla nuova definizione di default  https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html

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